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Organo di garanzia

Cosa fa

Composizione:

Nella scuola è costituito un Organo di Garanzia interno, composto da 6 persone:

  • 2 docenti, designati dal Consiglio di Istituto;
  • 3 genitori eletti dalla componente genitori del Consiglio di Istituto. Sono eleggibili i genitori eletti nei vari Organi Collegiali.
  • il Dirigente Scolastico.

L’Organo di Garanzia rimane in carica un anno; delibera nel rispetto del DPR 235/2007 e del Regolamento d’Istituto.

Competenze:

  • Su richiesta di chiunque abbia interesse, dirime i conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
  • Decide, previa audizione delle parti interessate, entro 10 giorni sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.
  • È opportuno sottolineare che l’Organo di Garanzia esprime un giudizio di legittimità, non di merito; cioè deve solo giudicare se le procedure seguite nell’irrogare la sanzione siano state rispettose della norma e dei diritti dei soggetti coinvolti.
  • Per la validità delle deliberazioni è necessario che siano presenti almeno 3 componenti dell’Organo; le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti; l’Organo è tenuto a prendere una decisione raggiungendo la maggioranza.
  • Alle delibere del predetto Organo non può partecipare il componente che:
    • sia personalmente coinvolto nel procedimento;
    • sia legato all’alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
    • faccia parte del Consiglio di Classe che ha erogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.
    • A tal fine, per ciascuna categoria viene designato un membro supplente.